1. Quadro generale: Perché l'Articolo 50 è fondamentale
Dal 2 agosto 2026 sono ufficialmente applicabili le disposizioni di trasparenza dell'Articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act).
Chiunque pubblichi o distribuisca contenuti generati o manipolati dall'IA nell'Unione Europea ha l'obbligo legale di dichiararlo. Le sanzioni amministrative arrivano fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato globale annuo.
2. Fornitori vs Utilizzatori: Chi deve fare cosa?
Il regolamento stabilisce responsabilità distinte:
- Articolo 50(2) — Fornitori: Devono inserire marcatori leggibili dalle macchine (metadati C2PA o XMP) nei file generati.
- Articolo 50(4) — Utilizzatori: Devono mostrare un'avvertenza visibile al pubblico per i deepfake e per i testi d'interesse pubblico.
3. Requisiti tecnici: Marcature visibili e metadati
Per garantire la piena conformità occorre:
- Etichette visibili (Art. 50(5)): Banner o distintivi recanti la scritta "Generato artificialmente" nella lingua del destinatario.
- Metadati embedded (Art. 50(2)): Header XMP o manifesti C2PA integrati direttamente nelle immagini PNG o JPEG.
4. Piano d'azione in 3 passi
- Passo 1: Verificare l'uso dell'IA nella creazione di contenuti.
- Passo 2: Applicare il doppio marcatore (Badge visivo + Metadati).
- Passo 3: Conservare i report di revisione umana.
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